Onorevoli Colleghi! - La legge 18 marzo 1968, n. 263, approvata in occasione del cinquantennale della fine della prima guerra mondiale, ha stabilito l'istituzione di un nuovo ordine onorifico, l'Ordine di Vittorio Veneto. Tale onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per avere titolo a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti civili. Il conferimento dell'onorificenza, mediante decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del Ministro della difesa, comporta la concessione delle insegne dell'Ordine di Vittorio Veneto nonché di un assegno annuo vitalizio. La medesima legge n. 263 del 1968 ha stabilito, inoltre, la concessione di una medaglia ricordo in oro a tutti coloro che hanno prestato servizio militare per almeno sei mesi nelle Forze armate italiane durante la guerra 1914-18 o durante le guerre precedenti.
      La presente proposta di legge intende attribuire ai partecipanti alla seconda guerra mondiale un riconoscimento analogo a quello attribuito ai combattenti della guerra 1914-18 dalla legge 18 marzo 1968, n. 263. Analoga iniziativa fu approvata nella XIII legislatura dall'altro ramo del Parlamento (si veda atto Senato n. 4779), ma, purtroppo, la scadenza naturale della stessa impedì la conclusione dell'iter legislativo. Si spera possa avere maggiore fortuna nella legislatura appena avviata.
      L'articolo 1 istituisce un nuovo ordine onorifico, l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere.
      L'articolo 2 prevede che detta onorificenza sia conferita:

          a) a coloro che hanno prestato servizio militare per almeno tre mesi, anche

 

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a più riprese, in zona di operazioni, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945 ed invalidi o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate, nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà;

          b) ai combattenti della guerra 1940-1945; ai mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945 fruenti di pensioni di guerra; agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

      L'articolo 3 determina le caratteristiche dell'insegna del nuovo Ordine e rinvia a un decreto del Ministro della difesa l'indicazione dei dettagli. In particolare, a causa dei rilevati problemi di copertura finanziaria, si è previsto che la medaglia sia realizzata in bronzo e non in oro.
      L'articolo 4 prevede che il Capo dell'Ordine del Tricolore sia il Presidente della Repubblica e che l'Ordine sia retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da due generali e da un ammiraglio in rappresentanza di ciascuna Forza armata, dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane, dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci e dal presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia. Il presidente ed i membri del consiglio sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      L'articolo 5 prevede che le onorificenze siano conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa domanda presentata dagli interessati al Ministro della difesa.
      L'articolo 6 prevede che le domande e i documenti necessari per ottenere l'onorificenza siano esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.
      L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria.
      L'articolo 8 reca la data di entrata in vigore.

 

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